Registrare un contratto di locazione oggi può essere agevole, veloce e conveniente! Tutto ciò che devi sapere per registrare i tuoi contratti di locazione!
I contratti di locazione di beni immobili devono essere registrati entro 30 giorni dalla data dell'atto dopo aver provveduto al versamento dell'imposta dovuta calcolata attraverso l'autoliquidazione.
ATTENZIONE! La L. 449 /97, art. 21 co.18, ha introdotto l'obbligo della registrazione per tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili di qualsiasi ammontare, purchè di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell'anno.
Le modalità di tassazione dei contratti di locazione, ai fini dell’imposta di registro, variano a seconda della tipologia di immobile.
Infatti, le norme attualmente in vigore contengono una netta distinzione tra:
- immobili ad uso abitativo
- immobili strumentali
- fondi rustici
PER SAPERNE DI PIU'SCARICA LA GUIDA LOCAZIONE
LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IN TRE PASSI:
1. Redigere il contratto di locazione in triplice o duplice esemplare. Attenzione due o tre originali!! (laddove le parti gradiscano conservare due originali della registrazione si dovrà optare per la redazione in tre copie, l'agenzia infatti trattiene sempre una copia!)
2. Su ciascun esemplare dovranno applicarsi marche da bollo da 14,62 una ogni quattro facciate scritte e comunque ogni 100 righe.
Attenzione alle nuove marche da bollo: il nuovo sistema imprimendo data ed ora sulla marca espone i contraenti all'applicazione da parte dell'agenzia di una sanzione per ritardata applicazione dell'imposta di bollo laddove la data di sottoscrizione del contratto sia antecedente alla data impressa sulla marca da bollo. Secondo infatti il disposto dell'art. 2 dpr 26/10/72 n. 642 l’atto deve nascere in bollo, ovver deve essere in bollo sin dall’origine.
3. Prima di presentare alla registrazione i contratti di locazione e di affitto di beni immobili, le parti contraenti devono calcolare l'imposta dovuta e versarla in banca, usando il modulo di versamento modello f23
SCARICA QUI IL MODELLO F23 PER IL PAGAMENTO
Registrare un contratto di locazione oggi può essere agevole, veloce e conveniente!
Innanzitutto, non è più indispensabile recarsi agli sportelli degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, né in banca o in un ufficio postale per il pagamento delle imposte dovute.
Si può fare comodamente da casa o incaricando un intermediario!
Il servizio e' valido in tutta italia.
Inoltre oggi grazie al servizio di registrazione telematica è possibile:
- creare e stampare il testo del contratto, utilizzando schemi prestabiliti che si compongono di parti fisse e di parti modificabili secondo le proprie esigenze;
- determinare le imposte dovute senza il rischio di commettere errori (un apposito software, sulla base dei dati inseriti, calcola automaticamente le somme da versare);
- effettuare in tutta sicurezza il pagamento delle imposte, senza utilizzo di alcuna carta di credito, ma semplicemente tramite un ordine di addebito sul conto corrente;
- effettuare la registrazione vera e propria che avviene con la trasmissione telematica del file contenente il contratto di locazione.
- l'imposta è dovuta nella misura fissa di € 67,00 qualora il contratto ceduto sia stato registrato per l'intero periodo contrattuale
- l'imposta è dovuta nella misura del 2% sulla somma dei canoni dovuti fino alla scadenza del contratto (art. 43 lett. d) d.p.r. 131/1986) se si è optato per il pagamento annuale dell'imposta di registro, fermo rimanendo l'obbligo in capo al locatore ed al nuovo conduttore del versamento dell'imposta di registro dovuta per ogni annualità.
Devi redigere il contratto di locazione ? Cerchi un modello?
Clicca qui numerosi modelli a tua disposizione gratuitamente
PROVVEDIAMO A REGISTRARE IL TUO CONTRATTO DI LOCAZIONE!
Contatta i nostri uffici al numero
0825.18.05.873 oppure al 06.98.35.64.17
o al 327.61.66.510
Il pagamento spetta al locatore ed al conduttore in parti uguali, ma entrambi rispondono in solido del pagamento dell'intera imposta.
Verifica sulla nostra tabella la percentuale da applicare per il calcolo dell'imposta dovuta.
TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI E ALIQUOTA IMPOSTA
TIPOLOGIA | COSTO | CAUSALE | COD. TRIBUTO | ADEMPIMENTI |
NUOVO CONTRATTO |
2% |
RP |
115T |
Registrare il contratto |
NUOVO CONTRATTO (registrazione per l'intero periodo) |
2% |
RP |
107T |
Registrare il contratto |
RINNOVO |
2% |
- |
112T |
Conservare attest. di pagamento |
PROROGA |
2% (*) |
RP |
114T |
Consegnare all'uff. attest. di pagamento |
CESSIONE (se pagato intero periodo) |
Euro 67,00 |
RP |
110T |
Consegnare all'uff. attest. di pagamento |
CESSIONE (se si è scelto pagamento annuale) |
2% (**) |
RP |
109T |
Registrare contratto di cessione |
RISOLUZIONE |
Euro 67,00 |
RP |
113T |
Consegnare all'uff. attest. di pagamento |
(*) con un minimo di Euro 67,00 (**) con un minimo di Euro 168,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO PER L'IMPOSTA PRINCIPALE
(decreti legislativi 18/12/97 n. 471,472, 473 in G.U. n° 5 8/1/1998)
RITARDO |
PERCENTUALE |
CODICE TRIBUTO |
Dal 31° al 60° giorno * |
15% dell'imposta dovuta |
671T |
entro l'anno |
24% dell'imposta dovuta |
671T |
oltre l'anno |
120% dell'imposta dovuta |
671T |
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO RINNOVI ANNUALI
RITARDO |
PERCENTUALE |
CODICE TRIBUTO |
Dal 31° al 60° giorno * |
3,75%** dell'imposta dovuta |
671T |
entro l'anno |
6% **dell'imposta dovuta |
671T |
oltre l'anno |
30%**dell'imposta dovuta |
671T |
*solo per le locazioni **come previsto dalla risol. 36/2001
Sono inoltre dovuti gli interessi a scalare del 3 % annuo sull'imposta dovuta.. Il codice tributo relativo è il 731T.
E' possibile la registrazione per l'intera durata del contratto?
Per i contratti di locazione (e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale)la stessa legge prevede la facoltà di corrispondere al momento della registrazione l'imposta di registro commisurata all'intera durata del contratto, oppure di versarla anno per anno.
Facciamo un esempio :
Durata contratto (anni) |
Metà del tasso di interesse legale |
Detrazione % |
6 |
1,5 |
9 |
5 |
1,5 |
7,5 |
4 |
1,5 |
6 |
3 |
1,5 |
4,5 |
2 |
1,5 |
3 |
Chi sceglie la prima ipotesi ha diritto ad una detrazione dell'imposta, in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità.
RICORDA: Se il contratto viene risolto anticipatamente ed è stato versato l'importo relativo all'intera durata del contratto, chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità successive a quelle in corso.
ARROTONDAMENTI: Se l'imposta è dovuta in misura fissa , il versamento sarà di Euro 67,00 mentre se e' dovuta l'imposta proporzionale l'arrotondamento dovrà essere all'unità di Euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, per eccesso se e' uguale o superiore ai 50 centesimi. (Vedi anche circolare 106/E del 21/12/2001)Per i contratti già registrati il pagamento delle imposte relative alle annualità successive, sarà eseguito con le stesse modalità.
CESSIONE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE
Per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi contratti i contraenti devono versare l'imposta dovuta con le stesse modalità e presentare l'attestato dell'avvenuto versamento al competente Ufficio.
Per la cessione senza corrispettivo dei contratti di locazione, occorre distinguere 2 ipotesi: