Equitalia e Ipoteche: I LIMITI

L’ipoteca sull’immobile non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro Una recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione conferma l'applicazione dei limiti dell'art. 76 del D.P.R. n. 602/1973 alle esecuzioni forzate.
In tema d’iscrizioni ipotecarie ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, la previsione di un importo minimo del credito tributario contenuta nell’art. 76 del D.P.R. n. 602/1973, in materia di espropriazione immobiliare, secondo cui (comma 1): «Il concessionario può procedere ad esecuzione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro ...», si applica anche all’iscrizione di ipoteca che costituisce uno strumento preordinato e strumentale a favorire il successivo fruttuoso esperimento dell’esecuzione forzata, lo conferma la sentenza n. 4077 della Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili del 22/02/2010.