Cambiano le regole di fatturazione nel settore edile

ATTENZIONE
CAMBIANO NEL 2015 LE REGOLE DI FATTURAZIONE PER GLI OPERATORI DEL SETTORE EDILE E PER LE IMPRESE DI PULIZIE

a seguire alcuni chiarimenti sulla nuova normativa SIAMO A DISPOSIZIONE PER CHIARIMENTI SULLE NUOVE REGOLE DI FATTURAZIONE

Purtroppo ancora molti sono i dubbi sulla concreta applicazione dalla nuova lett. a-ter), co. 6, D.P.R. 633/1972 introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 e proprio la perplessità normativa in conformità ai principi dello Statuto del contribuente, dovrebbe rendere salvi i comportamenti adottati dai contribuenti fino all’8 febbraio 2015 (giorno precedente alla pubblicazione della C.M. 1/E/2015) ai quali, pertanto, non dovranno essere applicate sanzioni, ma tutto è ancora in forse.

Purtuttavia il trascorrere del tempo senza interventi da parte dell'Agenzia ci impone di chiarire almeno quelli che sono i dati salienti della nuova normativa in attesa di ulteriori chiarimenti.

La sostanza della nuova norma è l'estensione della disciplina del REVERSE CHARGE al settore edile e in particolare per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. In questi casi, laddove il committente è una impresa ovvero un soggetto con partita iva dovrà FARSI FATTURA SENZA IVA CON L'INDICAZIONE DEL REVERSE CHARGE.
il reverse charge assume ovvero carattere oggettivo, applicandosi in ogni caso, quando il committente è un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

Quando invece il committente è un soggetto con solo codice fiscale ovvero, una persona fisica oppure ad esempio, un condominio dotato del solo codice fiscale, il reverse charge non potrà trovare applicazione e la fattura dovrà essere emessa con IVA.

Si attendono chiarimenti su quali prestazioni siano comprese nella nuova normativa.

In particolare, con la nuova formulazione dell’articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/72 (modificata all’articolo 1, comma 629, lettera a, legge n. 19/2014) il reverse charge è applicabile ai seguenti comparti:

· prestazioni di servizi di pulizia negli edifici (lettera a-ter);

· settore edile (lettera a e lettera a-ter);

· settore energetico:trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (lettera d-bis), trasferimenti di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (lettera d-ter), cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori (lettera d-quater);

· grande distribuzione organizzata: cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati, discount alimentari (lettera d-quinquies),Sospesa, fino al rilascio dell’ autorizzazione comunitaria

ATTENZIONE: COSA CAMBIA PER GLI EDILI

La legge di stabilità per il 2015 ha modificato la lettera a), limitata ai rapporti di subappalto, escludendone l’applicazione alle operazioni ora individuate nella nuova lettera a-ter) (cioè, demolizioni, installazione di impianti, completamento di edifici). Da ciò consegue che il reverse charge è applicabile a tali specifiche prestazioni (già rientranti nella sezione “F” ATECO 2007) non solo nel caso di subappalto, ma anche di appalto.

PARTICOLARE ATTENZIONE VA POSTA AI CASI DI CESSIONE CON POSA IN OPERA:
Nel caso di cessione di impianti con relativa installazione, con prevalenza del dare sul fare, non potrà trovare applicazione il reverse charge, in quanto quest’ultimo trova applicazione per le prestazioni di servizi. Nel caso di specie siamo invece di fronte ad una cessione di beni.
Ad esempio, in caso di cessione con installazione di caldaia non può applicarsi il reverse charge, ma si dovrà fatturare tutto con IVA considerando l’operazione una cessione.

Elenco delle attività soggette a reverse charge:

Codice ATECO 2007

Descrizione e commenti

Installazione di impianti in edifici

43.21.01

Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.02

Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.01

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

43.22.02

Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.03

Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)

43.29.01

Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili

43.29.02

Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni

43.29.09

Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici)

Il reverse charge non dovrebbe essere applicabile alle prestazioni riconducibili ai seguenti codici attività:

  • 43.21.03 Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione di piste degli aeroporti
  • 43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione). Non si ritiene che la piscina possa essere considerata un edificio o parte di esso
  • 43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione). Non si ritiene che il giardino possa essere considerato un edificio o parte di esso

1. DEMOLIZIONE EDIFICI

Dal 1° gennaio 2015, i soggetti con attività riconducibile ai codici attività rientranti nel gruppo 43.1 ATECO 2007, fatturano in reverse charge in tutti i casi in cui effettuano la prestazione su edifici nei confronti di un soggetto passivo IVA, a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega il prestatore al committente (appalto, subappalto, contratto d’opera).

Elenco delle attività soggette a reverse charge:

Codice ATECO 2007

Descrizione e commenti

Prestazione di demolizione di edifici

43.11.00

Demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture (con esclusione della demolizione di altre strutture diverse dagli edifici)

Il reverse charge non dovrebbe essere applicabile alle prestazioni riconducibili ai seguenti codici attività:

  • 43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno;
  • 43.13.00 Trivellazioni e perforazioni

1. COMPLETAMENTO DI EDIFICI

Tale attività è individuabile nel codice 43.3 Tabella ATECO 2007: si tratta delle attività consistenti in intonacatura, posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili, rivestimento di pavimenti e muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri, altre attività di completamento non specializzate (muratori). Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015, l’IVA è assolta in reverse charge a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega il prestatore al committente (appalto, subappalto, contratto d’opera).

Elenco delle attività soggette a reverse charge:

Codice ATECO 2007

Descrizione e commenti

Completamento di edifici

43.31.00

Intonacatura e stuccatura

43.32.01

Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate

43.32.02

Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili

43.33.00

Rivestimento di pavimenti e di muri

43.34.00

Tinteggiatura e posa in opera di vetri

43.39.01

Attività non specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici)

43.39.09

Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

SANZIONI

L’articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 471/97, disciplina il regime sanzionatorio per le violazioni in materia di reverse charge, con l’obiettivo di modulare le relative sanzioni all’effettiva evasione del tributo.

In particolare, è prevista:

· una sanzione base dal 100 al 200% dell’imposta, con un minimo di euro 258, nel caso in cui il committente non assolva l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell’inversione contabile e la medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l’imposta in fattura omettendone il versamento;

· la sanzione è ridotta al 3%, con un minimo di euro 258, nell’ipotesi in cui l’imposta sia stata comunque assolta, seppure in modo irregolare.

Considerata l’obiettiva difficoltà che si riscontra in sede di delimitazione dell’ambito applicativo della nuova disciplina, Confartigianato ha espressamente richiesto all’Agenzia delle entrate la non applicabilità di sanzioni per le eventuali irregolari fatturazioni, commesse nei primi 60 giorni di applicazione della nuova disciplina, purchè le stesse siano regolarizzate entro un congruo termine richiamando, a tal riguardo, le norme dello Statuto del contribuente (articolo 3, comma 2 e articolo 10, comma 3, della legge n. 212/2000).