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Addio F24 Cartaceo
Da mercoledì 1° ottobre i versamenti di importo superiore a mille euro potranno essere effettuati soltanto in via telematica e questo anche per i privati e i contribuenti non titolari di partita Iva.
A prevederlo è il cosiddetto «decreto Irpef» (Dl 66/2014, convertito dalla legge 89/2014), quello con il «bonus Renzi» di 80 euro, che aumenta (articolo 11) la stretta su compensazioni e versamenti da fare con il modello F24.
I canali telematici utilizzabili alla luce della nuova normativa sono:
– i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) nel caso in cui, per effetto delle compensazioni eseguite, il saldo finale sia di importo pari a zero, ovvero laddove si dispone del cassetto fiscale attraverso lo stesso;
– esclusivamente tramite i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate, cioè Banche, Poste italiane o agenti della riscossione, nel caso in cui siano effettuate compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
– esclusivamente tramite i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.
I pagamenti su carta
Il modello F24 su carta, con presentazione della delega presso le banche, Poste italiane o agenti della riscossione, potrà invece essere effettuato solo dai contribuenti non titolari di partita Iva per eseguire pagamenti, senza compensazioni, per importi fino a mille euro. Per l'agenzia delle Entrate, come chiarito nella circolare 27/E del 19 settembre 2014, si potrà ancora usare il modello F24 cartaceo:
– in caso di modello F24 precompilato dall'ente impositore, di qualsiasi importo, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;
– dai contribuenti che stanno versando a rate tributi e/o contributi (ma solo fino al 31 dicembre 2014) di qualsiasi importo e anche in caso di utilizzo di crediti in compensazione (pure con saldo pari a zero);
– dai contribuenti che beneficiano di agevolazioni fiscali riconosciute sotto forma di crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.